Scopri i benefici fiscali

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La legge italiana prevede dei benefici fiscali per le persone fisiche e per le imprese che versano contributi in suo favore.

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, come aggiornato dal D.Lg. 18/2020

Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2022)

(GU n.179 del 02-08-2017 – Suppl. Ordinario n. 43)

PERSONE FISICHE

Per le erogazioni effettuate da persone fisiche, si prevede la possibilità di deduzione dal reddito o di detrazione dall’imposta, ma con modalità e a condizioni differenti. Nel caso in cui la persona opti per la detrazione, essa ammonterà al 35% dell’importo della donazione stessa, su una donazione massima di 30.000 euro. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d’imposta 10.500 euro. L’erogazione può essere in denaro o in natura. Per quelle in denaro, la condizione per la detrazione è l’effettuazione della donazione attraverso banche, uffici postali ovvero altri sistemi che permettano la sua tracciabilità. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Nel caso in cui, invece la persona opti per la deducibilità della donazione, in denaro o in natura, l’importo deducibile della donazione sarà pari al massimo al 10% del reddito complessivo dichiarato, qualunque sia il suo importo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

PERSONE GIURIDICHE

Per le erogazioni effettuate, invece, da enti e società, si prevede la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile, nel medesimo limite del 10% del reddito complessivo dichiarato previsto per le persone fisiche. Anche qui qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro oppure nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati (riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso), di cui dovrà consegnare copia al beneficiario. A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato:

  • dalla ricevuta del versamento bancario o postale
  • oppure, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Ai sensi dell’art. 4 del d.m. 28 novembre 2019, l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente:

  • la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori
  • la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione anche copia della perizia giurata di stima laddove prevista.